Art. 2.
(Compiti e durata della Commissione).

      1. Compito della Commissione è quello di accertare se, nel merito, la legge 11 giugno 1974, n. 252, è stata applicata in modo:

          a) discriminatorio rispetto agli aventi diritto alla regolarizzazione delle proprie posizioni previdenziali e assicurative;

          b) discrezionale da parte della commissione centrale istituita, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presieduta dal Ministro, avente il compito di esaminare le dichiarazioni presentate dai vertici politici

 

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per la regolarizzazione delle posizioni di cui alla lettera a) ed esprimere un parere vincolante all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la successiva istruttoria;

          c) eccessivamente oneroso, quantificando gli eventuali danni provocati all'erario.

      2. Compito della Commissione è, altresì, il riesame degli atti, delle dichiarazioni e delle posizioni di tutti i beneficiari della legge 11 giugno 1974, n. 252, inoltrando all'INPS domanda di accesso alla relativa documentazione.
      3. La Commissione resta in carica un anno dall'avvenuta costituzione e procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      4. Al termine dei suoi lavori, la Commissione presenta al Parlamento una relazione finale sulle risultanze dell'attività svolta e trasmette i risultati del suo operato alla magistratura ordinaria.